Ente costituito dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036, in sostituzione e con
analoghi scopi della Cassa Ecclesiastica. Esso raccolse le rendite derivanti
dalla soppressione delle corporazioni religiose effettuata in tutto il Regno con
la detta legge e con le successive, eccettuati i beni ecclesiastici soppressi
nella città di Roma per i quali fu istituito il
Fondo di beneficenza e
di religione per la città di Roma (V.).
Il patrimonio del fondo è destinato principalmente a fornire (con
l'integrazione del Tesoro dello Stato) i supplementi di congrua ai parroci e gli
assegni ai vescovi e canonici i cui redditi non tocchino un certo limite;
inoltre esso soddisfa pie fondazioni ed altri oneri già gravanti su enti
soppressi; concorre in spese di culto all'estero, nonché in varie altre
prese di carattere culturale già gravanti su enti di cui esso è
l'erede; inoltre dà assegni per istruzione e beneficienza. Il Fondo per
il culto fu costituito come ente autonomo, con proprio bilancio e con
amministrazione distinta da quella dello Stato. Ma questa autonomia è
andata gradatamente scemando sino a scomparire con il D.L. 18 settembre 1933, n.
1281, il quale ha stabilito che la Direzione Generale del Fondo per il culto
è compresa tra le Direzioni Generali del ministero dell'Interno. Nel 1987
il fondo è stato soppresso e il suo patrimonio è confluito nel
Fondo edifici di culto, istituito nel 1985 per conservare e salvaguardare
questo tipo di edifici religiosi.