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Fondo per il culto.

Ente costituito dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036, in sostituzione e con analoghi scopi della Cassa Ecclesiastica. Esso raccolse le rendite derivanti dalla soppressione delle corporazioni religiose effettuata in tutto il Regno con la detta legge e con le successive, eccettuati i beni ecclesiastici soppressi nella città di Roma per i quali fu istituito il Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma (V.). Il patrimonio del fondo è destinato principalmente a fornire (con l'integrazione del Tesoro dello Stato) i supplementi di congrua ai parroci e gli assegni ai vescovi e canonici i cui redditi non tocchino un certo limite; inoltre esso soddisfa pie fondazioni ed altri oneri già gravanti su enti soppressi; concorre in spese di culto all'estero, nonché in varie altre prese di carattere culturale già gravanti su enti di cui esso è l'erede; inoltre dà assegni per istruzione e beneficienza. Il Fondo per il culto fu costituito come ente autonomo, con proprio bilancio e con amministrazione distinta da quella dello Stato. Ma questa autonomia è andata gradatamente scemando sino a scomparire con il D.L. 18 settembre 1933, n. 1281, il quale ha stabilito che la Direzione Generale del Fondo per il culto è compresa tra le Direzioni Generali del ministero dell'Interno. Nel 1987 il fondo è stato soppresso e il suo patrimonio è confluito nel Fondo edifici di culto, istituito nel 1985 per conservare e salvaguardare questo tipo di edifici religiosi.